Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in sette passaggi

set 7, 2020.

Esattamente 120 articoli giuridici, rigorosamente suddivisi in undici titoli per un totale di 23 capitoli: la Legge federale svizzera sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è davvero un bel mattone. Quali sono gli obblighi per aziende e dipendenti? E quali lacune dovreste colmare? Proteggete la vostra azienda e il vostro team da danni economici ed elaborate una strategia chiara. In sette passaggi vi guidiamo attraverso la giungla di paragrafi.

1. Informazioni e accertamenti: quali collaboratori sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni?

Ogni lavoratore in Svizzera che secondo le disposizioni dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) esercita un’attività lucrativa dipendente è soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In linea di principio, è considerata dipendente qualsiasi attività svolta in qualità di impiegato dietro versamento di un salario.

La Cassa federale di compensazione afferma esattamente al riguardo: «Chiunque svolga un’attività lavorativa in posizione subordinata (...) e non si assuma il rischio imprenditoriale specifico è considerato esercitante un’attività lucrativa dipendente ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali.»

 

I seguenti gruppi di persone sono inoltre obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni:

  • i lavoratori a domicilio,
  • gli apprendisti (comprese le persone che svolgono uno stage d’orientamento professionale),
  • i tirocinanti,   
  • i volontari,
  • le persone attive in centri d’apprendistato e centri per invalidi,
  • tutti coloro che hanno diritto all’indennità di disoccupazione.


Anche in contratti collettivi di lavoro, come quelli consueti nell’industria alberghiera e della ristorazione o nel settore delle costruzioni, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è prevista per tutti i dipendenti.

 

La copertura assicurativa inizia sempre il primo giorno di lavoro e, oltre agli infortuni, comprende anche le malattie professionali.
 

Il consiglio di Generali: un numero di assicurato AVS è una chiara indicazione dell’obbligo del datore di lavoro di assicurare i collaboratori contro gli infortuni professionali.

 

 

2. Esaminare i contratti: che ruolo assume l’orario di lavoro nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Non importa quanto dura la giornata lavorativa: in caso di infortunio tutti i lavoratori godono di una copertura assicurativa obbligatoria sul posto di lavoro e lungo il tragitto per recarsi al lavoro risp. sulla via del ritorno. I relativi contributi sono assunti dal datore di lavoro.

A partire da un orario di lavoro settimanale di otto ore è obbligatoria anche la copertura contro gli infortuni non professionali: quindi le persone assicurate beneficiano di una copertura legale anche per infortuni domestici e durante lo sport e il tempo libero. Tuttavia, di principio i lavoratori sostengono personalmente i relativi costi assicurativi.

Il consiglio di Generali: i datori di lavoro che pagano anche premi per la copertura contro gli infortuni non professionali incentivano la responsabilità al rendimento e fidelizzano all’azienda collaboratori preziosi.

 

 

3. Conoscere le eccezioni: qual è la situazione di familiari, fornitori di servizi o membri di consigli di amministrazione?

Non tutti coloro che forniscono prestazioni dietro compenso sono in ogni caso obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni. Ecco le principali eccezioni:

  • i lavoratori indipendenti (ad esempio imprenditori o freelance che forniscono servizi per l’azienda dietro fattura);
  • i familiari collaboranti che non percepiscono un salario in contanti e quindi non sono registrati all’AVS (inoltre i parenti in linea retta del responsabile di un’azienda agricola e i generi e le nuore di quest’ultimo che desiderano subentrargli);
  • i dipendenti della Confederazione assoggettati all’assicurazione militare;
  • i membri dei consigli d’amministrazione non attivi nell’azienda, per questa attività;
  • i pompieri di milizia;
  • le persone che, senza un contratto di lavoro, esercitano un’attività d’interesse pubblico;
  • i membri di Parlamenti, autorità o commissioni, per questa attività.

 

Queste eccezioni non si riferiscono alla persona, ma dipendono dall’attività svolta: un pompiere, una Consigliera nazionale o il genero di un agricoltore possono quindi essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni se svolgono un’altra attività che è senza dubbio coperta dalla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).


 

4. Tenere conto delle differenze: Ditta individuale, Sagl o SA  che ripercussioni ha la forma giuridica sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Secondo la LAINF, i dirigenti di società a garanzia limitata e i membri di direzione di società anonime o di altre società in nome collettivo sono parificati al loro personale. Come ogni altro lavoratore dipendente, sono quindi sempre obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni.

 

La situazione è diversa per i titolari di ditte individuali e i loro familiari collaboranti, i quali hanno tuttavia la possibilità di assicurarsi su base volontaria in qualsiasi momento.

 

La libertà di scelta di assicurazioni complementari contro gli infortuni vale in egual misura per tutte le forme societarie e le funzioni.

 

Panoramica:

Titolare assicurato obbligatoriamente No, assicurazione possibile su base volontaria Sì, equiparato al personale
Familiari collaboranti No, assicurazione possibile su base volontaria Sì, equiparato al personale
Lavoratori Assicurati obbligatoriamente Assicurati obbligatoriamente
Assicurazione complementare contro gli infortuni possibile?

5. Classificare correttamente l’azienda: dove devo assicurare obbligatoriamente i miei collaboratori contro gli infortuni?

Determinate aziende assicurano i propri collaboratori presso l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). È il caso ad esempio nei seguenti settori:

 

  • ingegneria civile
  • ingegneria meccanica
  • industria chimica
  • trasporto di merci e persone
  • lavorazione di legno e metallo
  • produzione di generi alimentari
  • distribuzione di elettricità, gas e acqua
  • prestito di personale
  • studi di architettura
  • studi di ingegneria

 

Un elenco dettagliato dei settori soggetti all’assicurazione obbligatoria presso la Suva è riportato nell’articolo 66 della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se non siete sicuri se la vostra azienda rientra in tali settori, contattate una delle agenzie Suva locali per chiarimenti.

Se la vostra azienda non ha l’obbligo di essere assicurata presso la Suva, potete richiedere una proposta per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a compagnie assicurative private, come ad esempio Generali. Da quest’ultima trovate un team di esperti competenti che sarà lieto di assistervi in qualsiasi momento in relazione a ogni domanda sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

6. Tenere conto delle Basi legali: quali prestazioni copre l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

La Legge sull’assicurazione contro gli infortuni prevede, a seconda del sinistro, le seguenti prestazioni:

  • cure mediche in Svizzera e all’estero
  • spese di viaggio, trasporto e salvataggio
  • indennità giornaliera
  • cure a domicilio
  • strumenti ausiliari
  • danni materiali
  • rendita di invalidità
  • indennità per menomazione dell’integrità
  • assegno per grandi invalidi
  • spese funerarie
  • rendita per superstiti

 

Ogni caso richiede un attento esame e una valutazione medica. È quindi importante annunciare il prima possibile infortuni o malattie professionali all’assicuratore e presentare un certificato medico corrispondente.

 

La durata e l’ammontare delle prestazioni possono variare a seconda del sinistro.
 

 

7. Verificare le prestazioni: quali lacune possono sorgere nonostante l’obbligo assicurativo secondo la LAINF?

In molti casi, le prestazioni legali dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non coprono tutti i danni effettivi. Adeguate assicurazioni complementari colmano queste lacune (cfr. tabella).

 

Ecco una selezione di opzioni appropriate:

  • Le spese di cura in Svizzera e all’estero rientrano tra le prestazioni di base della LAINF, ma non la libera scelta del medico e dell’ospedale. Se i vostri collaboratori preferiscono beneficiare di cure ottimali (dispensate ad esempio dal primario) e di una camera nel reparto privato, è possibile stipulare un’assicurazione complementare per questo (LAINF-C).
  • L’indennità giornaliera per infortunio che viene versata a partire dal terzo giorno dopo l’insorgenza dell’incapacità al lavoro ammonta al massimo all’80% del salario (cfr. AVS/AI). Una copertura ottimale dell’effettiva perdita di guadagno può essere ottenuta con una LAINF-C. È inoltre possibile concordare un’indennità giornaliera ospedaliera.
  • L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni inizia il primo giorno lavorativo del lavoratore e termina di solito il 31° giorno dopo la fine del rapporto di lavoro (cfr. comunicato stampa Admin). Con una convenzione individuale è possibile prorogare tale scadenza a 180 giorni dopo l’uscita dall’azienda. Durante questo periodo, gli infortuni non professionali sono coperti dall’assicurazione complementare privata.
  • Secondo la legge, il salario annuo massimo assicurabile ammonta a CHF 148 200. Con un’assicurazione complementare si copre la differenza rispetto a un salario effettivo massimo di CHF 300 000. In tal modo, nel singolo caso si possono evitare perdite significative in caso di incapacità al lavoro.
  • Se a causa di gravi conseguenze per la salute subentra l’invalidità, il lavoratore riceve – a seconda del grado di inabilità al lavoro – una rendita legale. Con un’assicurazione complementare, quest’ultima può essere aumentata individualmente o, in alternativa, convertita in capitale di invalidità. La prestazione in capitale può essere scelta in via facoltativa anche in caso di rendite per superstiti.
  • Infine, compagnie assicurative private come Generali offrono pure una protezione nel caso in cui le prestazioni legali dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni venissero ridotte o addirittura rifiutate, ad esempio in seguito a un infortunio derivante da grave negligenza o a un particolare atto temerario. Anche le relative differenze sono coperte da un’assicurazione complementare.

 

 

Panoramica LAINF – Pagamento continuato del salario in caso di infortunio

 

 

Diversamente da quanto avviene in molti altri Paesi, in Svizzera l’assicurazione contro gli infortuni è un elemento autonomo del sistema di assicurazione sociale. La relativa base legale è rappresentata dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, sottoposta a parziale revisione nel 2017. La legge è integrata dall’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

 

In virtù dell’obbligo assicurativo legale, si parla spesso anche di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il pacchetto legislativo completo disciplina nei dettagli l’assicurazione dei dipendenti in caso di infortunio professionale (IP), infortunio non professionale (INP) o malattia professionale.

 

La differenza principale rispetto alle prestazioni delle casse malattia è il fatto che, secondo le disposizioni della LAINF, possono essere fatti valere non solo costi per le terapie, ma anche diritti a rendite, ad esempio a causa di incapacità al lavoro o invalidità dovuta a un infortunio professionale.

 

Chiunque violi gli obblighi di informazione e notifica associati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni va incontro a richieste di risarcimento, multe o – in casi estremi – persino una pena detentiva. Il rispetto delle normative è sorvegliato dalle casse cantonali di compensazione (ad es. cassa di compensazione di Zugo).

 

 

«L’apprezzamento e la sicurezza sociale dei dipendenti sono un importante incentivo di motivazione e fidelizzazione. I datori di lavoro che guadagnano punti grazie all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e alla scelta di prestazioni complementari appropriate contribuiscono in maniera decisiva a una cultura aziendale di alta qualità e nel contempo migliorano l’employer branding. L’analisi approfondita delle soluzioni assicurative adeguate è un primo passo in questa direzione.»

Andrea Juric, Head of Underwriting Health, Generali Svizzera

L’esperta

Andrea Juric è Team Leader Underwriting presso Generali Svizzera. Grazie alla sua pluriennale esperienza, contribuisce in modo significativo al successo di strategie assicurative su misura per aziende di ogni dimensione e settore. Sia i nostri agenti che i nostri broker si affidano alle competenze di Andrea Juric quando si tratta di trovare soluzioni aziendali ottimali nel settore assicurativo. Così possono consigliare al meglio i nostri clienti aziendali.

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