CLAUSOLA SANZIONATORIA

Generali non fornisce alcuna copertura e non è tenuta a pagare alcun sinistro o a versare qualsiasi altra prestazione sulla base del presente contratto se la concessione di tale copertura, il pagamento di qualsiasi sinistro o l'esecuzione di qualsivoglia altra prestazione esponesse Generali a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera (lista completa delle persone, società e organizzazioni sanzionate della Segreteria di Stato dell’economia SECO).

 

Clausole di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la fornitura di prestazioni assicurative, coperture o altre prestazioni in relazione a perdite, danni o responsabilità

 

(i) derivanti dall’attività in Siria, Afghanistan, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Cuba, Libia, Russia, Crimea, nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Luhans’k e Donec’k (Ucraina) o nelle sue acque territoriali, nella zona contigua o nella sua zona economica esclusiva («le acque») (per queste ultime ad eccezione del semplice passaggio senza scalo programmato in Siria, Afghanistan, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Cuba, Libia, Russia, Crimea, nelle regioni Zaporizhzhia, Kherson, Luhans’k e Donec’k (Ucraina o delle acque, ad eccezione delle rotte di navigazione internazionali);

 

(ii) incorsi dal governo di Siria, Afghanistan, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Cuba, Libia, Russia, Crimea, nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Luhans’k e Donec’k (Ucraina) o che risiedono in Siria, Afghanistan, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Cuba, Libia, Russia, Crimea nelle regioni Zaporizhzhia, Kherson, Luhans’k e Donec’k (Ucraina) o nelle sue acque territoriali; oppure

 

(iii) derivanti da attività che riguardano o favoriscono direttamente o indirettamente il governo di Siria, Afghanistan, Iran, Corea del Nord, Venezuela, Myanmar/Birmania, Bielorussia, Cuba, Libia, Russia, Crimea E nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Luhans’k e Donec’k (Ucraina). Tuttavia, tale esclusione non si applica alle attività o servizi svolti in situazioni di emergenza con finalità di sicurezza e/o protezione o nei casi in cui il relativo rischio sia stato comunicato a Generali e Generali abbia confermato per iscritto la copertura del rispettivo rischio.

 

Clausola di responsabilità

Generali non indennizza l’assicurato per eventuali responsabilità in relazione a sentenze, arbitrati, pagamenti, spese legali e altre spese o liquidazioni pronunciate, fatte o sostenute quando vengono intentate azioni legali in un tribunale all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di Paesi/territori interamente sottoposti ad embargo e sanzionati secondo l'elenco completo delle persone, entità ed organizzazioni della Segreteria di Stato per gli Affari Economici SECO ("elenco SECO") o nel caso di decisioni emesse in qualsiasi parte del mondo per applicare le suddette sentenze, arbitrati, pagamenti, spese legali e altre spese o liquidazioni , in tutto o in parte.

 

Clausola di manipolazione AIS

La polizza non fornirà alcuna copertura per qualsiasi imbarcazione che opera in modo tale da precludere, camuffare o altrimenti impedire il rilevamento della sua identità o posizione, compresi, ma non solo, la disattivazione del suo sistema di identificazione automatica ("AIS") o la manipolazione dei dati AIS. In caso di un evento d’identità o ubicazione preclusa, impedita o camuffata in relazione ad attività o località che possono essere vietate da qualsiasi legge o normativa applicabile in materia di sanzioni economiche, comprese quelle amministrate dalla Svizzera, dall’UE, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti o dall'ONU, Generali ha il diritto di rescindere unilateralmente questa copertura immediatamente dopo averne dato comunicazione allo stipulante. Tale esclusione e risoluzione non si applica qualora l'impossibilità di individuare l'identità e l'ubicazione dell'imbarcazione sia dovuta ad un malfunzionamento dimostrabile o altro evento esterno dimostrabile al di fuori del controllo degli armatori o degli operatori dell'imbarcazione. Nel caso in cui l'impossibilità d’individuare l'identità o la posizione dell'imbarcazione sia dovuta a un malfunzionamento dimostrabile o a un evento esterno, il contraente è tenuto a comunicarlo a Generali e Generali confermerà per iscritto al contraente stesso se: (i) la copertura per quella nave continuerà; oppure (ii) la copertura per quella nave cesserà a decorrere dalla data specificata da Generali.