Cancellazione e ritardo del volo: ecco i tuoi diritti da passeggero

nov 19, 2021.

Hai già programmato la tua prossima vacanza. Non vedi l’ora di preparare le valigie e di partire. Ma ecco l’imprevisto: la tua compagnia aerea ti informa che il tuo volo è in ritardo o è stato cancellato. Una comunicazione che ti riempie di delusione. E adesso cosa puoi fare?

Capiamo la tua delusione, ma non c’è motivo di preoccuparsi: ci siamo noi al tuo fianco. La nostra Fortuna Assicurazione di protezione giuridica ti aiuta a far valere i tuoi diritti insieme al nostro partner cancelled.ch.

 

Quali sono i tuoi diritti se il tuo volo viene cancellato o è in ritardo?

 

In questo caso, fai riferimento soprattutto al regolamento in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Si tratta, in altre parole, del Regolamento (CE) n. 261/2004 dell’Unione Europea, che ti tutela in quanto passeggero in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi prolungati.

 

Cancellazione del volo

Se il volo viene cancellato, hai diritto a un risarcimento forfettario che dipende dalla tratta aerea e ammonta a:

  • € 250 per tratte inferiori a 1500 km
  • € 400 per tratte comprese fra 1500 e 3500 km
  • € 600 per tratte superiori a 3500 km

 

Ritardo del volo

Ai sensi del Regolamento, se il volo è in ritardo non hai in linea di principio alcun diritto a un tale risarcimento. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha tuttavia stabilito che un ritardo del volo di almeno tre ore debba essere equiparato a una cancellazione. Ciò significa che, a partire da un ritardo di tre ore, hai comunque diritto al risarcimento. In presenza di scali, a essere decisivo è il momento in cui arrivi all’aeroporto di destinazione.

 

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea non sono tuttavia vincolanti per la Svizzera. Almeno uno degli aerei interessati deve pertanto trovarsi nell’UE.

 

Quali voli sono interessati dal Regolamento?

  • Tutti i voli che decollano dall’UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia o dall’Islanda.
  • Tutti i voli che atterrano nell’UE, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, se la compagnia aerea proviene da uno di questi paesi.

In quali circostanze la compagnia aerea non deve versarti alcun risarcimento?

 

Circostanze eccezionali

In determinati casi, i passeggeri non hanno diritto ad alcun risarcimento. Un esempio è quando il ritardo o la cancellazione del volo è da ricondurre a una causa indipendente dalla volontà della compagnia aerea. In questo caso si parla di circostanze eccezionali. Ne sono un esempio:

  • Maltempo e catastrofi naturali
  • Scioperi (valutazione caso per caso)
  • Decisioni del servizio di sicurezza aerea o dell’aeroporto
  • Guerra e terrorismo
  • Restrizioni dovute alla pandemia
  • Problemi tecnici (valutazione caso per caso; ad es. impatto con volatili e danni del produttore)

 

Buono a sapersi: non costituiscono circostanze eccezionali:

  • Motivi operativi (ad es. errore di pianificazione da parte della compagnia aerea)
  • Problemi tecnici al velivolo (ad es. problemi idraulici, problemi al telaio, collisione con il veicolo della scala d’imbarco)
  • Personale malato (valutazione caso per caso)

INFORMAZIONI SULL'AUTORE

« Le vacanze sono pensate per il riposo. Per viverle senza turbolenze, è bene conoscere i propri diritti e la piattaforma cancelled.ch. »

 

Benjamin Wegmüller, giurista senior responsabile presso Fortuna Protezione giuridica

Benjamin Wegmüller lavora da quattro anni per Fortuna. Nel suo ruolo di supervisore dirige da diversi anni le attività di tutti i giorni del team «First Touch Customer Experience» nella sede di Adliswil (Zurigo).

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