Tutelarsi al meglio da infortuni e rischi

lug 28, 2022.

L’estate è tempo di vacanze: possiamo finalmente fuggire dalla quotidianità e vivere avventure immersi nella natura. Ma cosa succede se sei vittima di un infortunio mentre sei in bici o in kayak e non puoi rientrare al lavoro dopo le vacanze? Come conservi il tuo tenore di vita continuando a tutelare i tuoi cari? In questo articolo scoprirai come proteggerti a livello finanziario in caso di infortunio.

La tua previdenza contro gli infortuni è pianificata al meglio prima della partenza per le vacanze o presenta lacune? Nel rispondere a questa domanda è necessario considerare diversi aspetti. Innanzitutto, molto dipende dalla tua situazione professionale. In secondo luogo, la gravità dell’infortunio ne determina le conseguenze: tornerai a lavorare nel giro di poche settimane o mesi, oppure rimarrai incapace di guadagno in modo permanente? Dovresti prepararti anche al peggiore dei casi, il decesso in seguito a un infortunio, in modo che la tua famiglia sia tutelata.

 

In che modo la tua situazione professionale incide sull’assicurazione infortuni

I dipendenti che lavorano più di otto ore a settimana all’interno della stessa azienda sono automaticamente assicurati da quest’ultima anche contro gli infortuni nel tempo libero. I lavoratori autonomi, invece, devono sottoscrivere questo tipo di assicurazione in prima persona. È ragionevole stipulare a titolo volontario un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di infortunio e malattia, nonché provvedere a una rendita per incapacità di guadagno. Se le conseguenze di un infortunio portano a una compromissione permanente della capacità di guadagno, e quindi a invalidità, la persona interessata riceve una rendita AI derivante dal primo pilastro. Se la persona interessata era impiegata in un’azienda, oltre alla rendita AI viene corrisposta un’ulteriore rendita derivante dal secondo pilastro (LAINF). Entrambe le rendite, insieme, garantiscono il tenore di vita abituale fino al 90% del reddito AVS di max. CHF 133 380 (dati aggiornati al 2022).

 

Incapacità di guadagno dopo un infortunio: un esempio

Stefanie, madre 31enne di una bambina di quattro anni, è molto attenta alla sicurezza durante le sue avventurose escursioni. Tuttavia, proprio sul sentiero che porta al suo percorso preferito, scivola sul terreno fangoso. Per una serie di sfortune si lacera un tendine della gamba e per sei settimane non potrà lavorare come venditrice nel servizio esterno. Poiché lavora a tempo pieno, la sua assicurazione obbligatoria contro gli infortuni continua a pagare l’80% del suo reddito attuale a partire dal terzo giorno successivo all’infortunio per un massimo di 720 giorni o 730 giorni, a seconda della soluzione assicurativa. Fino al limite di reddito di CHF 148 200 (dati aggiornati al 2022), la lacuna è quindi solo del 20% e può essere colmata con un’assicurazione privata di indennità giornaliera in caso di infortunio.

 

Prestazioni in caso di invalidità da infortunio

Per chi è titolare di un’impresa individuale, le conseguenze finanziarie in caso di incapacità di guadagno sono particolarmente gravi. Chi è titolare di un’impresa individuale non riceve la rendita dal secondo pilastro (LAINF), per cui vengono versate solo le prestazioni derivanti dall’assicurazione di invalidità del primo pilastro (max. CHF 28 680 in caso di invalidità totale). Se a causa di un infortunio diventi incapace di guadagno in modo permanente, l’assicurazione di invalidità del 1° pilastro ti corrisponderà una rendita. I tuoi figli riceveranno inoltre un importo pari al 40% della tua rendita principale sotto forma di rendita per figli.

 

I lavoratori dipendenti ricevono anche una rendita dalla propria assicurazione infortuni. In totale, dunque, continuerà a esserti corrisposto fino al 90% del tuo salario attuale. Che tu sia un lavoratore o una lavoratrice dipendente o autonomo/a, laddove necessario è opportuno che tu e la tua famiglia prendiate in considerazione un’assicurazione per incapacità di guadagno nel terzo pilastro. Per chi è titolare di un’impresa individuale, questa previdenza aggiuntiva è quasi indispensabile in quanto le prestazioni derivanti dall’assicurazione di invalidità statale sono solitamente insufficienti.

 

Prestazioni in caso di decesso

  • Prestazioni del 1° pilastro: in caso di decesso, i superstiti ricevono una rendita vedovile o per orfani dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Tuttavia, è necessaria la presenza di figli minorenni nati dall’unione o dal matrimonio. La rendita vedovile viene corrisposta solo fino a quando l’ultimo figlio comune non ha raggiunto la maggiore età. La rendita per orfani viene corrisposta fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento della formazione di base, fino all’età di 25 anni.
  • Prestazioni del 2° pilastro: se disponi di un’assicurazione infortuni tramite il tuo datore di lavoro, anche questa assicurazione corrisponde una rendita (LAINF). Valgono per analogia le stesse spiegazioni relative alle prestazioni del 1° pilastro. I superstiti possono ricevere dalla cassa pensioni un’ulteriore rendita. In questo modo viene coperto fino al 90% del tuo reddito. La sostenibilità può diventare rapidamente un problema in caso di eventuali ipoteche ancora da pagare. Un’ulteriore assicurazione in caso di decesso aiuta a colmare questa lacuna.

 

Chi riceve il mio avere previdenziale?

Le regole su chi eredita il tuo avere previdenziale accumulato variano a seconda dei casi.

 

Casse pensioni:

Le casse pensioni stabiliscono le proprie norme in materia di successione.

 

Avere del secondo pilastro e conti di libero passaggio:

Se disponi di un ulteriore avere nel secondo pilastro o su conti di libero passaggio, questo viene generalmente destinato per legge al/alla coniuge o partner di unione domestica registrata, nonché ai figli di età inferiore a 18 anni o 25 anni, qualora siano ancora impegnati in un percorso di formazione. Seguono poi le persone che ti hanno fornito sostegno economico negli ultimi cinque anni, con cui hai convissuto durante questo periodo o verso i cui figli comuni hai un obbligo di mantenimento. Infine è la volta dei figli maggiorenni e di altri eredi legali.

 

Fondi di previdenza del pilastro 3a:

Da ultimo, ma non per importanza, potresti anche aver accumulato un avere nel pilastro 3a. Questo andrà in ordine alle seguenti persone:

 

  1. Il/la coniuge superstite o il/la partner registrato/a superstite
  2. I discendenti diretti nonché le persone fisiche a cui la persona deceduta ha fornito un considerevole sostegno, oppure la persona che ha convissuto con questa ininterrottamente nei cinque anni prima del suo decesso o che è tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni
  3. I genitori
  4. I fratelli e le sorelle
  5. I restanti eredi

 

Nota:

Punti 1, 2: ordine non modificabile

Punti 3,4 e 5: ordine modificabile

 

 

Un quadro chiaro con la nostra analisi previdenziale

In che modo un infortunio in vacanza o a casa può influire sulla tua situazione personale a livello familiare? La nostra analisi previdenziale risponde a questa domanda. In base al tuo budget familiare, ti mostriamo qual è il tuo grado di tutela dal punto di vista finanziario in caso di incapacità di guadagno o invalidità in seguito a infortunio, nonché in caso di decesso. Vengono analizzati i seguenti rischi:

  • Perdita di guadagno: la tua famiglia è coperta finanziariamente se per un lungo periodo il reddito familiare viene meno parzialmente o interamente a causa di un infortunio?
  • Invalidità: le prestazioni dell’assicurazione sociale sono sufficienti a garantire il tuo tenore di vita in caso di incapacità di guadagno permanente dovuta a un infortunio?
  • Decesso: i tuoi superstiti sono ben tutelati in caso di tuo decesso per infortunio?

 

Il consiglio di Generali: Tu e i tuoi cari siete sufficientemente assicurati? Il nostro calcolatore previdenziale fornisce la risposta in meno di cinque minuti. Con pochi clic puoi scoprire se la tua famiglia è protetta dalle difficoltà finanziarie se a causa di un infortunio diventi incapace di guadagno in modo permanente o decedi.

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